tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

Con il DM del 24.8.2020 n. 132, pubblicato sulla G.U. del 22.10.2020 n. 262, sono state definite le ipotesi in cui le Pubbliche Amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche ricevute dai relativi fornitori.

Le nuove disposizioni, efficaci a decorrere dal 6.11.2020, modificano il precedente DM 3.4.2013 n. 55 allo scopo di:

  • evitare rigetti impropri delle fatture da parte delle P.A., velocizzando i tempi di pagamento ai fornitori;
  • armonizzare le regole tecniche della fatturazione elettronica B2G (Business to Government) con quelle della fatturazione elettronica B2B (Business to Business) e B2C (Business to Consumer).

Il DM 132/2020 stabilisce che una P.A. può rifiutare una fattura soltanto al ricorrere di una delle seguenti cinque ipotesi:

  • fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), ai sensi dell’art. 25 co. 2 del DL 66/2014, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla norma medesima;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
  • omessa o errata indicazione del Codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo per le cessioni di prodotti farmaceutici verso gli enti del SSN;
  • omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

È espressamente esclusa la possibilità di rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possano essere corretti mediante le note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72.

La Pubblica Amministrazione destinataria deve comunicare l’eventuale rifiuto della fattura al cedente o prestatore secondo le modalità di cui all’Allegato B, § 4.5, del DM 55/2013 e di cui alle relative specifiche tecniche, ossia mediante apposita notifica da inviare entro 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna.

Inoltre, nella notifica dovrà essere indicata la specifica causa del rifiuto sulla base di una delle cinque ipotesi sopra indicate.

Il rifiuto della fattura elettronica da parte della Pubblica Amministrazione destinataria non invalida l’emissione del documento. Secondo quanto ricordato dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto del 30.10.2020 n. 17, la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica e ricevuta dall’Amministrazione a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio (art. 2 co. 4 del DM 55/2013).