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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35665, depositata il 26 agosto 2015, ha stabilito che il reato di occultamento delle scritture contabili è di carattere permanente, in quanto l’obbligo permane fino a che è consentito il controllo.

Nel corso del contenzioso, il giudice di primo grado ha ritenuto il contribuente colpevole del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; al contribuente sono state avanzate contestazioni per il presunto occultamento e distruzione della documentazione, venendosi così a configurare anche il delitto di occultamento di documenti contabili.

Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è sanzionato con articolo 8 del decreto legislativo n. 74/2000 (“E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.”), mentre il delitto per occultamento di documenti contabili è sanzionato con l’articolo 10 del decreto legislativo n. 74/2000 (“Salvo   che   il   fatto   costituisca   più grave reato, è punito con la reclusione da   sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi   o  sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o   distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui   è   obbligatoria   la   conservazione,  in modo da non consentire la  ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”).

La Corte di appello, con riguardo all’occultamento della documentazione, ha chiarito che si tratta di un delitto permanente, la cui condotta permane fino al momento dell’accertamento fiscale.

L’occultamento di documenti si sostanzia nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si viene così a generare un reato permanente. L’obbligo a carico del contribuente di esibire la documentazione si protrae finché è consentito il controllo, Da ciò deriva che la condotta delittuosa continua nel tempo a discrezione del contribuente, il quale può far terminare l’occultamento mediante la semplice esibizione di quanto richiesto dagli organi verificatori.

Se non vengono fornite prove circa l’avvenuta distruzione dei documenti in un preciso momento, il reato di occultamento assume rilievo a partire da quando non si adempie all’obbligo di esibizione o di allegazione alla dichiarazione. Nel caso oggetto di contezioso, dalla data della verifica da parte della Guardia di Finanza decorre il termine di prescrizione del reato.