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La Commissione tributaria regionale Sardegna, nella sentenza n. 141/01/2015, ha stabilito che se i verificatori esaminano le operazioni effettuate in un arco di tempo circoscritto all’interno del periodo di imposta ancora in corso, il contribuente ha la facoltà di regolarizzare la propria posizione mediante l’emissione delle fatture mancanti entro la fine del periodo stesso.

Tale posizione è giustificata dal fatto che il contribuente risulta sempre autorizzato a presentare una dichiarazione integrativa a favore dell’erario, prendendo ovviamente in considerazione il limite della scadenza dei termini per l’accertamento.  

Nel caso trattato dalla commissione tributaria, il contribuente aveva indicato i ricavi delle fatture emesse tardivamente nella dichiarazione dei redditi ai fini IRES e nella dichiarazione IRAP; in tale ipotesi non emerge alcuna violazione di tipo “sostanziale”, non configurandosi una dichiarazione di tipo “infedele”.

La questione cambia nell’ambito dell’IVA; anche se le fatture sono state emesse prima della chiusura del periodo d’imposta, le stesse potrebbero essere qualificate comunque come “tardive”, dato che sono state emesse oltre il termine previsto dalle disposizioni normative in tema di IVA, con riguardo al tipo di operazione effettuata (cessione di beni e/o prestazioni di servizi).

A parere dell’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi delineato di tardiva fatturazione, si configura anche la violazione di omesso versamento dell’imposta, sanzionata con un importo pari al 30% dell’IVA non versata alla scadenza. Purtuttavia, la sanzione non dovrebbe essere irrogata se la fattura emessa in ritardo viene ricompresa nella liquidazione del periodo (mensile o trimestrale) di competenza.