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Nella risposta all’interpello del 21.8.2020 n. 267, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dei diritti di rivalsa e detrazione IVA in caso di regolarizzazione di operazioni imponibili tramite il meccanismo del ravvedimento operoso.

Nelle ipotesi di ravvedimento operoso le parti coinvolte non possono avvalersi di quanto disposto dall’art. 60 ultimo comma del DPR 633/72, il quale prevede la possibilità:

  • per il cedente, di rivalersi sull’acquirente per l’IVA versata a seguito di avvisi di accertamento o rettifica;
  • per l’acquirente, di esercitare – a determinate condizioni – la detrazione dell’imposta che gli è stata in tal modo addebitata.

In caso di regolarizzazione “spontanea”, infatti, verrebbe meno il presupposto per l’applicazione della suddetta norma, la quale risulterebbe esclusivamente utilizzabile qualora la regolarizzazione dipenda da avvisi di accertamento o rettifica.

Per la regolarizzazione delle rispettive posizioni, le parti coinvolte potranno, dunque, fare riferimento alle disposizioni di carattere generale. Nello specifico:

  • il cedente/prestatore sarà tenuto ad emettere – senza limiti temporali – una nota di variazione in aumento in base a quanto previsto dall’art. 26 co. 1 del DPR 633/72, così da tener conto della maggiore IVA dovuta;
  • il cessionario/committente, invece, per effetto di quanto previsto dall’art. 19 co. 1 del DPR 633/72, potrà esercitare il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli in via di rivalsa a decorrere dal momento in cui viene emessa la suddetta nota di variazione ed in ogni caso – al più tardi – con la dichiarazione relativa all’anno in cui il medesimo diritto alla detrazione è sorto.