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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello del 3.9.2020 n. 304, ha confermato il proprio orientamento in base al quale non è ammesso l’utilizzo del plafond IVA per l’acquisizione di fabbricati in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di contratti di leasing (C.M. 10.6.98 n. 145 e principio di diritto Agenzia delle Entrate 9.4.2019 n. 14).

La formulazione letterale dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 esclude dal beneficio del plafond IVA le cessioni di fabbricati e aree fabbricabili.

L’Agenzia delle Entrate estende l’esclusione, formalmente riferita alle sole cessioni di beni aventi ad oggetto fabbricati (e aree edificabili), anche alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto l’acquisizione del bene a titolo diverso dalla proprietà.

Di posizione opposta è la Corte di Cassazione, che si è pronunciata in favore dell’applicabilità del plafond anche in relazione alle prestazioni di servizi relative a fabbricati.

In particolare, l’ammissibilità del plafond è stata riconosciuta per contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione o l’ampliamento di fabbricati (cfr. Cass. 15.4.2016 n. 7504 e Cass. 15.5.2015 n. 9969), nonché proprio in relazione ai contratti di leasing immobiliare (cfr. Cass. 15.10.2013 n. 23329), con la limitazione data dalla circostanza che le parti abbiano convenuto il trasferimento della proprietà del bene (o comunque del potere di disporne) alla scadenza del contratto.