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Con la risposta all’interpello del 31.8.2020 n. 293, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i voucher corrisposti ai dipendenti per favorire gli spostamenti casa-lavoro tramite biciclette o altre forme di mobilità sostenibile, previsti dal Decreto Ministeriale 20.7.2016 n. 208 (c.d. “buoni mobilità”), rientrano nella soglia dei fringe benefit di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR.

Con riferimento al caso di specie, si rileva che i “buoni mobilità”, come definiti dal citato DM, si sostanziano in voucher prepagati validi per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all’abbattimento del costo annuale dell’abbonamento al trasporto pubblico locale.

Nel caso di specie il dipendente non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l’acquisto di un abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per cui i voucher non rientrano nella previsione di esclusione di cui all’art. 51 co. 2 lett. d) e d-bis) del TUIR.

Il “buono mobilità” concorre quindi alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività, ferma restando la soglia di esenzione dei fringe benefit.

Ai sensi dell’art. 51 co. 3, ultimo periodo, del TUIR, infatti, “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se di ammontare superiore al limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Si segnala che, per effetto dell’art. 112 del DL 14.8.2020 n. 104, limitatamente al periodo d’imposta 2020, tale importo è elevato da 258,23 a 516,46 euro.