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Con il DM 10.8.2020, pubblicato sulla G.U. 24.8.2020 n. 210, sono state stabilite le disposizioni attuative dell’art. 26 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), contenente la disciplina agevolativa per la capitalizzazione delle medie imprese (imprese il cui fatturato è compreso tra 5 e 50 milioni di euro) danneggiate dalla pandemia da COVID-19 (sono tali le imprese i cui ricavi del bimestre marzo-aprile 2020 sono inferiori di oltre il 33% rispetto a quelli del corrispondente periodo del 2019). Le agevolazioni competono a condizione che tali società deliberino un aumento di capitale tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020 e che entro il 31.12.2020 le somme siano interamente versate.

In presenza delle condizioni di cui sopra:

  • ai soggetti che hanno sottoscritto l’aumento di capitale compete un credito d’imposta pari al 20% delle somme sottoscritte e versate;
  • alla società che ha deliberato l’aumento di capitale compete un credito d’imposta parametrato alle perdite che essa subisce nell’esercizio 2020.

Per entrambi i crediti d’imposta, il DM 10.8.2020 prevede l’obbligo di invio di apposite istanze all’Agenzia delle Entrate.

I crediti sono riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, e in ogni caso sino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a complessivi 2 miliardi di euro.

I termini e le modalità di presentazione delle istanze saranno disciplinati da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.