tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

Il recepimento della direttiva n. 2013/34/UE comporterà numerose modifiche nella redazione del bilancio d’esercizio e consolidato, con i conseguenti riflessi anche dal punto di vista fiscale.

La direttiva n. 2013/34/UE sostituisce la normativa comunitaria attualmente in vigore mediante l’abrogazione della IV e della VII direttiva sul diritto societario e modifica la direttiva n. 2006/43/CE sulla revisione legale.

L’attuazione della direttiva avverrà mediante l’emanazione dei seguenti due decreti legislativi, approvati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 agosto:

  • c.d. “decreto bilanci” recante la “disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali”;
  • c.d. “decreto intermediari” recante la disciplina dei “conti annuali, conti consolidati e documenti contabili di enti creditizi”.

Il “decreto bilanci” integra e modifica il Codice civile ed il decreto legislativo n. 127/91, allo scopo di uniformare la disciplina sul bilancio a quanto contenuto nella direttiva comunitaria. Le modifiche riguardano gli schemi di bilancio, i criteri di valutazione, le informazioni da fornire con la nota integrativa, e i documenti che compongono il bilancio stesso. Il decreto va a modificare anche l’ambito soggettivo delle entità tenute a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Le nuove disposizioni, introdotte con il “decreto bilanci”, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2016 e dovranno essere applicate ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da quella data.

IRES

Allo stato attuale non sono state previste modifiche normative alla disciplina IRES e IRAP, sebbene siano auspicabili, in quanto, se non venissero apportate, si genererebbe un doppio binario civilistico-fiscale, con notevoli complicazioni di carattere operativo.

IRAP

Il decreto bilanci ha eliminato nello schema di Conto economico, di cui all’articolo 2425 del C.c., le voci relative ai proventi e agli oneri straordinari; ne consegue che nella nota integrativa non dovrà più essere indicata la composizione delle voci straordinarie del conto economico, ma dovranno essere fornite le informazioni con riguardo all’importo e alla natura delle singole voci di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Finora le voci classificate nell’area straordinaria del conto economico erano escluse dalla base imponibile IRAP, ma a seguito della modifica introdotta dal decreto bilanci, rientreranno nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Con riguardo a tale problematica, è auspicabile un intervento normativo che modifichi la disciplina IRAP.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il decreto bilanci prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value.

Le variazioni del fair value andranno attribuite al patrimonio netto, con i relativi riflessi fiscali. L’articolo 112 del TUIR (“Operazioni fuori bilancio”) dovrebbe essere modificato alla luce delle nuove disposizioni civilistiche.