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Con la ris. 26.6.2020 n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla detassazione del premio di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 – 189 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

L’art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015 ha reintrodotto, a decorrere dal 2016, un regime di tassazione agevolato consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10% per i premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di:

  • produttività;
  • redditività;
  • qualità;
  • efficienza;
  • innovazione.

Gli incrementi devono essere misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti in conformità con il DM 25.3.2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, e indicate nel contratto aziendale o territoriale.

Di conseguenza non rientrano nell’agevolazione singole voci retributive (ad esempio, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari).

L’Agenzia delle Entrate precisa che la variabilità delle somme:

  • non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale;
  • ma quale aspetto futuro e incerto connesso all’erogazione del premio, condizionata dal raggiungimento dell’obiettivo.

Tenuto conto di questo aspetto e della funzione incentivante della norma in esame, l’imposta sostitutiva del 10% può trovare applicazione nel caso in cui il raggiungimento degli obiettivi incrementali (i quali sono previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Di conseguenza, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

L’ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale o territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione. In altre parole, la data di sottoscrizione del contratto aziendale o territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile.

Diverso il discorso qualora un contratto aziendale o territoriale non risponda ai requisiti richiesti dalle norme e viene successivamente adeguato con un contratto integrativo. In tale ipotesi, se il contratto integrativo non disciplina nulla in merito all’ammontare del premio, che, di conseguenza, rimarrebbe fissato in quello stabilito dal contratto originario (non conforme ai requisiti richiesti), l’agevolazione può trovare applicazione esclusivamente sulla parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo. Solo in questa situazione, infatti, si renderebbe necessaria, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, la riparametrazione dell’ammontare del premio agevolabile.

Il regime fiscale reintrodotto dalla legge di stabilità 2016 impone che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale o territoriale.

Di conseguenza, se nel contratto aziendale o territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.

L’imposta sostitutiva sarà applicata sull’intero importo stabilito nel contratto aziendale o territoriale, a prescindere dalla data di sottoscrizione di quest’ultimo.