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Con il provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739, sono state definite le modalità attuative dell’art. 122 co. 2 lett. a) e b) del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), che prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi (art. 65 del DL 18/2020) e il credito d’imposta per la locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda (art. 28 del DL 34/2020).

Ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020, i soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, in alternativa all’utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata:

  • dal 13.7.2020 al 31.12.2021;
  • direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi;
  • utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, a pena d’inammissibilità.

Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.

La comunicazione, redatta secondo il modello allegato al provvedimento in esame, deve contenere, a pena d’inammissibilità:

  • il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
  • la tipologia del credito d’imposta ceduto;
  • soltanto per il credito di cui all’art. 28 del DL 34/2020, il tipo di contratto a cui si riferisce (locazione/affitto, leasing, concessione, contratto di servizi a prestazioni complesse, affitto d’azienda);
  • l’ammontare del credito d’imposta maturato;
  • soltanto per il credito di cui all’art. 28 del DL 34/2020, i mesi a cui si riferisce (marzo e/o aprile e/o maggio, oppure – per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale – aprile e/o maggio e/o giugno);
  • l’importo del credito d’imposta ceduto;
  • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
  • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
  • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero sta­ti utilizzati dal soggetto cedente.

Tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia, i soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, devono co­muni­car­­ne l’accettazione.

Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, i cessionari pos­so­no quindi utilizzare il credito in compensazione tramite il modello F24. A tal fine, con la ris. Agenzia delle Entrate 13.7.2020 n. 39, sono stati istituti i seguenti codici tributo:

  • “6930”, per l’utilizzo in compensazione da parte del cessionario del credito per la locazione di botteghe e negozi;
  • “6931”, per l’utilizzo in compensazione da parte del cessionario del credito sui canoni di locazione degli immobili non abitativi e di affitto d’azienda.

La quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione deve avvenire, a pena d’inammissibilità, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.