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Dall’1.1.2020, per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), la detrazione IRPEF del 19% per gli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale oppure con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.

Nella risposta a interpello 11.6.2020 n. 180, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per “altri mezzi di pagamento” si intendono quelli che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Non ha questi requisiti di tracciabilità il circuito di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizza nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’art. 23 del DLgs. 241/97. Di conseguenza, dall’1.1.2020, non è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, sostenuti mediante detto sistema di scambio.