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Con il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cd. “Decreto Agosto”) pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, riportato in Appendice, il Governo adotta nuove misure a sostegno dell’economia a fronte dell’attuale situazione di emergenza sanitaria legata al COVID 19.

Nel nuovo Decreto, come nei precedenti, la maggior parte delle risorse stanziate sono destinate a finanziare misure a sostegno del reddito, dalla Cassa integrazione ordinaria Covid alle nuove indennità.

Di seguito un breve excursus della normativa di riferimento.

Tra le misure più importanti previste dal “Decreto Agosto” c’è la proroga di ulteriori 18 settimane della Cassa integrazione con causale “Covid-19” da usufruire retroattivamente nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, di cui le prime 9 integralmente a carico dello Stato, mentre le restanti 9 resteranno gratuite per le sole imprese che nel confronto tra il primo semestre 2020 e lo stesso periodo del 2019 hanno subito un calo del fatturato pari almeno al 20%.

Se la riduzione del fatturato è stata inferiore al 20% l’impresa dovrà versare un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività, mentre pagherà il 18% se non ha subito alcuna perdita.

Per le aziende che non richiedono nuovi trattamenti di Cassa integrazione, ma che li hanno già fruiti nei mesi di maggio e giugno è riconosciuto l’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro l’anno, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già impiegate nei mesi di maggio e giugno.

Il Legislatore ha previsto anche un’estensione dell’iniziale blocco dei licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo previsto fino al 17 agosto 2020. Tale blocco è stato esteso fino a fine anno per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di Cassa integrazione con causale “Covid-19”, o dell’esonero dei contributi previdenziali.

Il Decreto agosto stabilisce anche l’estensione di ulteriori quattro mesi fino al 31 gennaio 2021 della moratoria sui mutui e le linee di credito prevista in precedenza dall’art. 56 Decreto Cura Italia (Dl. n.18 del 17 marzo 2020) per micro, piccole e medie imprese che si trovano in una situazione di temporanea carenza di liquidità a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Per le imprese del comparto turistico, la moratoria è ulteriormente estesa fino al 31 marzo 2021, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. L’efficacia di tale moratoria è tuttavia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

Altre misure messe in campo dal Decreto in oggetto riguardano un nuovo esonero totale, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, per i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020.

Sono esclusi dall’incentivo il settore agricolo e domestico e i rapporti di lavoro in apprendistato. Lo sgravio contributivo è concesso per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione. Il limite massimo dell’esonero ammonta ad euro 8.060 su base annua. Dall’esonero sono esclusi anche i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Relativamente alle proroghe fiscali è stato previsto il rinvio al 30 aprile 2021 del versamento degli acconti di novembre da parte dei soggetti Isa e dei forfettari che abbiano subito nel primo semestre 2020 un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Sospesi per tutto il 2020 i versamenti di Imu, Tosap e Cosap per i proprietari che gestiscono strutture turistiche, alberghiere e dello spettacolo.

Previsto infine un ulteriore rinvio delle imposte e dei contributi sospesi (Iva, ritenute Irpef e contributi INPS) nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, i quali potranno essere versati per il 50% entro il 16 settembre 2020 anche in quattro rate e per il restante 50% in 24 rate a partire dal 1° gennaio 2021.

Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione.

Appendice: decreto-agosto-104-DL-14-08-2020