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Tra i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 3.4.2020 n. 8, alcuni (§ 1.12, 1.16 e 1.21) concernono gli effetti della sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali (art. 62 co. 1 del DL 18/2020) sulla registrazione degli atti ai fini dell’imposta di registro e sulla dichiarazione di successione.

Si ricorda che l’art. 62 del DL 18/2020 ha, tra il resto, sospeso “gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Gli adempimenti così sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020 senza applicazione di sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a norma dell’art. 62 co. 1 del DL 18/2020:

  • sono sospesi i termini per la registrazione dei contratti, ove scadano tra l’8.3.2020 ed il 31.5.2020, sia ove l’adempimento debba essere operato dal privato contribuente, sia dove debba essere operato dal notaio o da altri pubblici ufficiali;
  • la sospensione dei termini per la registrazione opera sia per gli atti da registrare telematicamente, che per gli atti da registrare in forma cartacea;
  • la sospensione dei termini per la registrazione comporta il rinvio anche del termine per il versamento dell’imposta di registro da essa scaturente, atteso che l’obbligo di versamento sorge solo per effetto della registrazione (art. 16 del DPR 131/86) e tale regola opera anche per i contratti registrati telematicamente, come i contratti di locazione;
  • ove, nonostante la sospensione, il contribuente proceda alla registrazione del contratto, l’imposta di registro resta dovuta.

Con riferimento specifico ai contratti di locazione, dunque:

  • sono sospesi i termini per la prima registrazione e per il pagamento dell’imposta da essa scaturente, sia ove il contratto sia da registrare telematicamente che presso l’Agenzia;
  • resta dovuta senza sospensioni l’imposta di registro per le annualità successive alla prima registrazione, atteso che, in tal caso, si tratta solo di un versamento;
  • non sono stati forniti chiarimenti con riferimento agli altri adempimenti successivi alla prima registrazione del contratto di locazione, come la proroga, la risoluzione e la cessione del contratto.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020 senza applicazione di sanzioni.

Con riferimento agli adempimenti concernenti l’imposta sulle successioni, l’Agenzia ha chiarito che, in applicazione dell’art. 62 del DL 18/2020:

  • è sospeso il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, ove cada tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020;
  • ciò comporta anche che non siano dovute le imposte ipotecaria, catastale e le altre imposte scaturenti dalla dichiarazione di successione;
  • ove, nonostante la sospensione, il contribuente proceda alla presentazione della dichiarazione di successione, le relative imposte restano dovute.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020 senza applicazione di sanzioni.