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Con la risposta all’interpello del 21.4.2020 n. 120, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Patent box.

Nel caso di specie, la società X ha dichiarato che, sulla base di un contratto di cosviluppo stipulato con la società Y, oltre a concedere a Y la licenza sul brevetto acquistato, s’impegna a svolgere le attività di ricerca e sviluppo a fronte di una spesa che sarà a carico solo di Y. Tale attività genera, tuttavia, benefici in capo a entrambi i contraenti.

La fruizione dell’agevolazione Patent box in relazione ad un bene immateriale concesso in licenza è condizionata allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo che la società deve effettuare su quel bene e i cui costi devono restano a carico del soggetto che intende fruire del beneficio, incidendo così sul calcolo del nexus ratio necessario a quantificare la quota di reddito agevolabile.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, gli eventuali costi che la società istante sostiene per il progetto di cosviluppo, ai fini del Patent box non possono rientrare nel calcolo del nexus ratio, posto che la società X non rimane incisa da tali costi di ricerca e sviluppo.