L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10.2.2020 n. 43, ha precisato che il cedente/prestatore non può esercitare la rivalsa post accertamento (art. 60 co. 7 del DPR 633/72) nel caso di cancellazione della cessionaria/committente dal Registro delle imprese.
Con la risposta 43/2020, l’Agenzia delle Entrate, aderendo ai precedenti interventi, ha negato il diritto del cedente/prestatore alla rivalsa dell’IVA post accertamento, ex art. 60 co. 7 del DPR 633/72, in caso di cancellazione della cessionaria/committente dal Registro delle imprese.
Inoltre, in caso di cancellazione della ditta individuale o società di persone, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la rivalsa post accertamento nei confronti del titolare della ditta o dei soci della società.
Con riferimento alla nota di variazione in diminuzione, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’emissione della nota di variazione, qualora, dopo l’inutile esercizio della rivalsa successiva, il cessionario risulti cancellato dal Registro delle imprese senza che il credito sia stato soddisfatto, ovvero all’esito infruttuoso di procedure esecutive esperibili, in presenza delle condizioni previste dalla legge, anche nei confronti di altri soggetti (risposta a interpello 531/2019).
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha negato la detrazione anche solo della parte dell’IVA versata dal cedente/prestatore in sede di definizione agevolata, ovvero la possibilità di dedurre la differenza della stessa dal reddito d’impresa, data la natura speciale e “privata” della rivalsa post accertamento (risposta a interpello 84/2018).