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Con la risposta a interpello 10.2.2020 n. 45, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la perdita fiscale residua relativa al periodo d’imposta 2017 può essere portata integralmente a riduzione del reddito d’impresa maturato nell’ultimo anno di attività dell’impresa minore (per l’importo che in esso trova capienza), in deroga all’art. 1 co. 26 della L. 145/2018 che ne dispone, invece, l’utilizzo entro i limiti del 40% o del 60% del reddito d’impresa.

Dal periodo d’imposta 2018, le perdite fiscali delle imprese in regime di contabilità semplificata sono scomputabili:

  • esclusivamente dai redditi d’impresa;
  • con possibilità di portare le eccedenze a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi limitatamente all’80% di questi ultimi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali.

Per le perdite maturate nel 2017, limitatamente alla parte residua non compensata con il reddito complessivo di tale anno, è previsto un regime transitorio. Tale perdita è computata in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:

  • nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

In deroga ai predetti limiti di deducibilità, la perdita residua del 2017 può essere portata integralmente a riduzione del reddito d’impresa, per l’importo che in esso trova capienza, in occasione della cessazione dell’attività dell’impresa minore avvenuta nel 2018. La deroga è riconosciuta poiché la cessazione dell’attività ha determinato l’intero recupero del valore delle rimanenze finali, la cui deduzione integrale nel primo anno di applicazione del regime di cassa, in applicazione dell’art. 1 co. 18 della L. 232/2016, aveva determinato la formazione della perdita 2017.