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A seguito dell’emanazione da parte del Consigli dei Ministri del Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto Decreto “Cura Italia”), contente tra gli altri provvedimenti, importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica attuale; l’Associazione Italiana Bancaria (ABI) ha fornito con la circolare del 24 marzo u.s. importanti chiarimenti operativi in merito all’attuazione di tali disposizioni.

La Circolare ABI del 24 marzo u.s., che riportiamo nell’appendice, segue a stretto giro le recenti FAQ pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 22 marzo u.s. contenenti le prime indicazioni operative sull’attuazione delle misure del Decreto “Cura Italia”. Tali FAQ sono state elaborate sulla base dei quesiti posti allo stesso MEF dalle imprese e dagli operatori del settore finanziario, tra i quali la stessa ABI. La Circolare in oggetto fa chiarezza sull’attuazione delle misure a sostegno della liquidità delle imprese e, in particolare:

• sulla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese (PMI), prevista all’art. 56 del Decreto, e

• sui nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all’art. 49 dello stesso Provvedimento.

In riferimento, alla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito la circolare dell’ABI chiarisce che:

• le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;

• il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità;

• il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Le Faq del Ministero hanno chiarito che il periodo di sospensione comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che anche quest’ultima rata citata non deve essere pagata. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

Hanno accesso alle misure sopracitate le micro, piccole e medie imprese (PMI), vale a dire le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti i settori. Tra i destinatari del provvedimento sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali) come precisato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso. Per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, in particolare non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni e deve presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla propria banca o intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale autocertifica, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Corona Virus.

Secondo quanto precisato dal Ministero con le FAQ del 22 marzo 2020, nella suddetta comunicazione l’impresa deve tra l’altro auto-dichiarare:

– il finanziamento per il quale presenta la comunicazione di moratoria;

– di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;

– di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;

– di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

La comunicazione può essere inviata dall’impresa alla propria banca o intermediario finanziario anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Relativamente ai nuovi interventi del Fondo di Garanzia PMI è stato chiarito che la dotazione del Fondo è incrementata di 1,5 miliardi di euro ed è assicurato per 9 mesi l’accesso gratuito allo stesso da parte delle PMI. In particolare, per l’intera durata del periodo in oggetto, in deroga alle vigenti disposizioni operative, la copertura del Fondo di garanzia per le PMI è pari all’80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro, mentre per tutte le altre operazioni di finanziamento, resta valida la modulazione delle percentuali di copertura attualmente prevista dalla disciplina del Fondo, fino a un importo massimo garantito, che viene innalzato dal decreto da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro. Per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è previsto che la garanzia del Fondo sia cumulabile, senza alcun limite, ad altre forme di garanzia reali, assicurative ovvero bancarie. Il Fondo garantirà con copertura dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione anche nuovi finanziamenti fino a 18 mesi meno un giorno, di importo fino a 3.000 euro, erogati a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere state danneggiate dall’emergenza COVID- 19. In favore di tali soggetti la garanzia è concessa a titolo gratuito e senza valutazione.

Appendice: Circolare ABI 24marzo2020