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Nella risposta a interpello 7.2.2020 n. 37, l’Agenzia delle Entrate esamina l’applicazione ad un particolare patto di famiglia, dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e dona­zioni, di cui all’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90.

Secondo l’Agenzia, l’esenzione in oggetto è applicabile al patto di famiglia con il quale il 100% delle partecipazioni della “super holding di famiglia”, detenute al 33,3% in compro­prietà da tre fratelli, vengono da questi (con atti collegati confluenti in un unico atto for­male) donate ai propri rispettivi figli, in quota indivisa, nella misura di:

  • piena proprietà al 18% della partecipazione;
  • nuda proprietà dell’82% della partecipazione, riservandosene i disponenti l’usu­frutto, ma attribuendo il diritto di voto ai figli beneficiari del patto.

Il patto prevede espressamente il vincolo dei figli a conservare la comunione di quote per lo meno per 5 anni.

Secondo l’Agenzia, infatti, in tal caso, sussiste il requisito del “controllo” di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., richiesto dall’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 in quanto:

  • sebbene sia trasferita solo la nuda proprietà dell’82% delle quote, è espres­sa­mente disposto che, in deroga alle regole abituali, ai figli, beneficiari del patto di famiglia, spetti il diritto di voto in assemblea;
  • è previsto che l’attribuzione avvenga in comproprietà.