tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

I soggetti “contro-esodati” che hanno beneficiato del regime di favore di cui alla L. 238/2010 possono continuare fino al 2020 a fruire del regime degli impatriati per effetto dell’art. 16 co. 4 del DLgs. 147/2015.

Potevano esercitare, entro il 2.5.2017, l’opzione per il regime agevolativo previsto per gli impatriati di cui all’art. 16 co. 4 del DLgs. 147/2015 i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L. 238/2010 purché rientrati in Italia entro il 31.12.2015.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, ha evidenziato che il diritto all’op­zio­ne non era dunque condizionato ad alcun termine iniziale di trasferimento della resi­den­za, con la conseguenza che l’opzione poteva essere esercitata anche dai soggetti in pos­sesso dei requisiti di cui alla L. 238/2010 rientrati in Italia prima del 2015.

Nel caso di specie, un dipendente con i requisiti di cui alla L. 238/2010, rientrato in Italia prima del 31.12.2015, ha esercitato, ad aprile del 2017, l’opzione per beneficiare, dal pe­rio­do d’imposta 2016, del regime di parziale imponibilità del reddito di lavoro dipendente previsto per i c.d. “impatriati”.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il dipendente possa continuare a fruire del regime agevolato degli impatriati previsto dall’art. 16 del DLgs. 147/2015 fino al periodo d’im­posta in corso al 31.12.2020, non rilevando il pregresso periodo di fruizione, da parte del medesimo dipendente, degli incentivi di cui alla L. 238/2010.