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Con il principio di diritto 28.1.2020 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’iper-ammortamento non spetta all’intermediario finanziario che risulti titolare, nella veste di locatore, di un contratto denominato “locazione operativa” di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell’impresa locataria.

Tutti i soggetti potenziali destinatari dell’agevolazione (proprietario, locatario finan­zia­rio, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale che sul piano organizzativo, i sog­getti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruen­do al contempo dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività industriali o com­mer­ciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.

Nel caso dei contratti di “locazione operativa” posti in essere da intermediari finanziari, la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.

I contratti, pur denominati quali contratti di “leasing operativo”, sono comunque contratti aventi causa finanziaria e, pertanto, non idonei in nessun caso a configurare il soggetto finanziario quale soggetto investitore destinatario dell’agevolazione dell’iper-ammor­ta­men­to in relazione ai beni che ne costituiscono oggetto.