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L’art. 1 commi 693-694 della L. 160/2019 ripropone la proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate: per i soggetti non residenti la convenienza di tale agevolazione dipende anche dalle regole che disciplinano la territorialità delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni.

Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera f) del TUIR, sono imponibili in capo ai non residenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute.

Questo regime di non imponibilità si applica a tutti i soggetti non residenti indipendentemente dal loro Stato di residenza (circ. Agenzia Entrate n. 52/2004).

Per quanto riguarda la nozione di mercati regolamentati l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 514/2019 ha chiarito che l’AIM è da considerare quale sistema multilaterale di negoziazione autorizzato dalla CONSOB, di conseguenza non rientrante nella definizione di “mercato regolamentato” del TUF; parrebbe che i titoli di tale mercato non possano beneficiare dell’esenzione in esame.

Oltre a quanto previsto dal TUIR, i soggetti non residenti devono tener conto delle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 5 del DLgs. 461/97 che prevedono un regime di non imponibilità per le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni non qualificate. La non imponibilità non si applica a tutti i soggetti non residenti, ma solo a quelli che risiedono in Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane (c.d. white list del DM 4 settembre 96 e successive modifiche e integrazioni). È possibile applicare quanto disposto dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia.

La norma di riferimento è l’art. 13 del modello OCSE che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del soggetto alienante; nel caso in esame (cedenti non residenti) le plusvalenze non sono quindi tassate in Italia, a prescindere dalla natura qualificata o non qualificata.

Con riferimento, ad esempio, alla Convenzione con la Germania, l’art. 13, al paragrafo 4, della stessa prevede che “gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 [trattasi degli immobili, degli attivi delle stabili organizzazioni e delle navi e aeromobili, ndr] sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente”.

Alcune deroghe al ricordato principio si possono trovare nelle Convenzioni con la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito; per quanto concerne la Francia, ai sensi del punto 8 del Protocollo sono previste due eccezioni, con tassazione in entrambi gli Stati:

  • delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualunque sia la percentuale di possesso) in società immobiliari;
  • delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di una partecipazione qualificata (quando si dispone, direttamente o con persone associate o collegate, di azioni o di quote che danno diritto ad almeno il 25% degli utili della società) nel capitale di una società diversa da quelle immobiliari.

La Convenzione con i Paesi Bassi prevede, in funzione antielusiva, al paragrafo 5 dell’art. 13, la possibilità per entrambi gli Stati di considerare rilevanti le plusvalenze derivanti dall’alienazione di azioni di una società residente in uno Stato quando le plusvalenze siano realizzate da una persona fisica residente nell’altro Stato, che abbia la nazionalità della società ceduta senza possedere quella dell’altro Stato e sia stata residente nello Stato della società ceduta durante gli ultimi 5 anni antecedenti l’alienazione.

Infine, la Convenzione con il Regno Unito, al paragrafo 5 dell’art. 13, prevede, sempre in termini antielusivi, che entrambi gli Stati possano prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta sugli utili, derivanti dall’alienazione di qualsiasi bene, realizzati da una persona fisica che:

  • è residente dell’altro Stato contraente; e
  • è stata residente del predetto primo Stato contraente in un qualsiasi momento nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l’alienazione del bene; e
  • non è soggetta a imposta per tali utili nell’altro Stato contraente.