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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta alla consulenza giuridica 6.12.2019 n. 21, ha precisato come l’art. 14 co. 5-bis del DLgs. 472/97, introdotto dall’art. 16 co. 1 lett. g) del DLgs. 158/2015, che esclude la responsabilità solidale del cessionario di un’azienda (o di un suo ramo) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente – qualora la cessione intervenga nell’ambito di una procedura concorsuale, inclusi gli accordi di ristrutturazione dei debiti – trovi applicazione anche alle fattispecie anteriori all’1.1.2016, data di entrata in vigore della disciplina.

Prima della novità introdotta nel 2015, la R.M. 12.7.99 n. 112 aveva limitato la responsabilità solidale del cessionario di un’azienda (o di un suo ramo) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente alle sole “cessioni su base volontaria e negoziale e non già a quelle con evidenti profili pubblicistici”, come quelle effettuate nell’ambito delle procedure fallimentari. Tale interpretazione trovava fondamento anche nell’art. 51 del RD 267/42.

L’Agenzia delle Entrate è, quindi, dell’avviso che, con riferimento alle procedure fallimentari, la disposizione ha carattere ricognitivo di un principio desumibile già in via interpretativa, successivamente enucleato anche dal legislatore.

Tale principio, quindi, trova applicazione anche per le fattispecie anteriori all’1.1.2016.

Alle medesime conclusioni – nel senso di limitare la responsabilità solidale del cessionario d’azienda – deve giungersi anche per le procedure, diverse dal fallimento, che presentano quelle caratteristiche, individuate in via interpretativa prima del 2015, in grado di escludere l’applicazione dell’art. 14 del DLgs. 472/97.

Si tratta, ad esempio, delle cessioni di beni effettuate nell’ambito del concordato preventivo con liquidazione (artt. 160 ss. del RD 267/42) e della liquidazione coatta amministrativa.

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate precisa come l’esclusione della solidarietà del cessionario d’azienda trovi applicazione, anche per le fattispecie anteriori all’1.1.2016, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, quale istituto di diritto concorsuale, che può essere accostato al concordato preventivo (Cass. 9087/2018 e 1182/2018).

La modifica del 2015, quindi, non ha portata innovativa per gli accordi di ristrutturazione, ma ha carattere ricognitivo di un principio desumibile già in via interpretativa e successivamente enucleato dal legislatore.

Le limitazioni della responsabilità solidale del cessionario d’azienda restano escluse qualora la cessione – anche se avvenuta con trasferimento frazionato dei singoli beni – sia stata attuata in frode ai crediti di natura tributaria (art. 14 co. 4 del DLgs. 472/97).