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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 537 commenta la possibilità che si integri l’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 in caso di cessione delle quote di partecipazioni seguita da una scissione parziale non proporzionale.

Il caso analizzato dall’Amministrazione finanziaria riguarda:

  • l’acquisizione del 100% delle quote della società Gamma da parte della società Beta anche attraverso la cessione del 20% delle quote da parte dei due soci persone fisiche;
  • la scissione parziale non proporzionale ex art. 173 del TUIR della società Alfa a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione ognuna delle quali risulta controllata al 100% da ciascuno dei due soci persone fisiche della scissa;
  • l’assegnazione delle partecipazioni nelle società operanti nel core business del gruppo Alfa, oltre all’80% della liquidità della scissa.

Nonostante nel caso di specie i due soci persone fisiche non realizzino alcun effettivo disinvestimento delle partecipazioni detenute, rimanendo entrambi comunque dominus del gruppo, ivi compresa la società le cui quote sono state oggetto di cessione, si tratta di

un’operazione conforme a normali logiche di mercato in relazione al raggiungimento di un obiettivo economico: ossia, la concentrazione del controllo totalitario delle partecipazioni cedute in capo alla scissa.

Tale circostanza esclude l’applicazione della disciplina antiabuso dell’art. 10-bis della L. 212/2000.

La risposta in commento segnala che nel momento in cui dovessero essere effettuati i passaggi generazionali (ad esempio, mediante atti di donazione), occorrerà valutare sia l’effettiva sussistenza dei presupposti per poter usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 3, co. 4-ter del DLgs. 346/90, sia l’eventuale applicazione della disciplina antiabuso.

Secondo quanto previsto dal comma 4-ter in parola, infatti, i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis ss. c.c. in favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di società di capitali residenti, questo beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.

In questo caso, infatti, la scissione consente ai due soci persone fisiche di allungare la catena partecipativa, precostituendosi formalmente le condizioni di controllo di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. richieste dal menzionato art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90.