tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 536 è stato precisato che una società di capitali di diritto francese identificata direttamente in Italia può rivestire il ruolo di controllante, nella liquidazione dell’IVA di gruppo (art. 73 co. 3 del DPR 633/72), anche se non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio italiano. Tale chiarimento si fonda sulle seguenti considerazioni.

L’identificazione diretta (art. 35-ter del DPR 633/72) può avvenire anche solo per esercitare i diritti in materia di IVA direttamente.

Nelle istruzioni del modello ANR/3 si precisa che la casella 3 (“Cessazione attività”) deve essere barrata dal soggetto non residente il quale:

  • non intenda più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente;
  • ovvero abbia cessato l’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento.

Nel caso in esame non risultano applicabili le disposizioni sulla chiusura d’ufficio della partita IVA previste dall’art. 35 co. 15-quinquies del DPR 633/72. Sebbene non eserciti attività rilevanti ai fini IVA in Italia, infatti, la società deve presentare la dichiarazione annuale e assolvere come controllante agli obblighi correlati alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.