Con la ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione alle novità dell’art. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), conv. L. 19.12.2019 n. 157, riguardanti:
- l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per la compensazione dei relativi crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui;
- l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entra-te per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.
L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, è stato esteso ai crediti relativi:
- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- all’IRAP.
Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:
- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
In pratica, sono state estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.
La nuova disciplina non si applica, invece, ai crediti d’imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.
Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000,00 euro annui per l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, la ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 ha chiarito che devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24, con esclusione pertanto delle c.d. “compensazioni interne o verticali”, sulla base dei codici tributo riportati in allegato alla suddetta risoluzione (ad esempio credito IRPEF/IRES/IRAP utilizzato per compensare i relativi versamenti in acconto).
La nuova disciplina riguardante la preventiva presentazione della dichiarazione si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.
Come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110, i crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 possono quindi essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno es-sere “rigenerati”, rientrando quindi nel nuovo regime.
È stato esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:
- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
- dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.
L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni è stato inoltre esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.
In allegato alla ris. Agenzia delle Entrate 31.12.2019 n. 110 sono stati quindi riepilogati:
- i codici tributo dei crediti, suddivisi per tipologia, che comportano l’obbligo di presentazione del modello F24 mediante i servizi telematici della stessa Agenzia;
- i codici tributo dei crediti che, configurando “compensazioni interne o verticali”, non rientrano nell’obbligo in esame.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, l’utilizzo dei servizi telematici resi disponibili dalla stessa è obbligatorio in caso di modello F24 “a saldo zero” (art. 11 co. 2 lett. a) del DL 66/2014).
La nuova disciplina riguardante l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.