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Gli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche disciplinati dalla L. 124/2017, così come modificata dal DL 34/2019, riguardano, sia per gli enti non commerciali che per le imprese, “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Come evidenziato dal documento congiunto elaborato da Assonime e CNDCEC pubblicato il 6 maggio 2019, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma e dalla circostanza che sia in denaro o in natura.

Per quanto attiene, invece, all’oggetto dell’informativa, la norma si riferisce testualmente agli “importi” e “alle informazioni”; sorge spontaneo chiedersi quali siano le corrette modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di erogazioni in natura.

A tal proposito, la circ. Min. Lavoro e politiche sociali n. 2/2019 ha precisato che, laddove l’attribuzione del vantaggio da parte della Pubblica Amministrazione non abbia a oggetto risorse finanziarie, ma risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile), ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

Il documento CNDCEC pubblicato il 15 marzo 2019 ha affermato, invece, che, in caso di benefici in natura, l’impresa deve considerare come valore del contributo, il valore di rilevazione iniziale del bene in bilancio. In dottrina si è supposto di considerare, nel caso in cui il beneficio consista nella disponibilità dei locali di un ente pubblico a titolo gratuito, i valori OMI.

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione, il DL 34/2019 ha chiarito che gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati” e, di conseguenza, bisogna applicare il criterio di cassa.

Facendo riferimento all’originaria formulazione della norma, il documento CNDCEC del 15 marzo 2019 aveva affermato che, in caso di benefici in natura, l’impresa doveva considerare come “anno” in cui il contributo era stato ricevuto, l’esercizio di iscrizione del bene.

Qualora il beneficio consistesse nell’utilizzo dei locali di un ente pubblico mediante contratto di comodato gratuito in ragione dell’attività svolta, anche il valore derivante dal non pagamento dell’affitto avrebbe dovuto essere oggetto di informativa. In tale circostanza il “valore” del contributo ricevuto doveva essere assunto nel periodo di competenza, senza assumere ritardi o variazioni temporali nei pagamenti.

Pertanto, il CNDCEC prevedeva, ai fini dell’informativa, un sistema di rilevazione misto, che considerava:

  • il criterio di cassa, per i contributi monetari;
  • il criterio di competenza, per i contributi in natura.

Con riguardo all’attuale formulazione della norma, il documento Assonime-CNDCEC ha precisato che, per eventuali erogazioni non in denaro, il criterio di cassa va inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto.

Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.