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Con le risposte a interpello 9.10.2019 n. 403 e 17.10.2019 n. 417, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la possibilità di dematerializzare i documenti giustificativi delle note spese di professionisti e dipendenti senza l’intervento di un pubblico ufficiale trattandosi, generalmente, di documenti analogici originali non unici.

I documenti analogici originali non unici sono documenti che trovano corrispondenza nella contabilità di cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali.

Per tali documenti, quindi, è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.

Se per il giustificativo allegato alla nota spese non è possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, si è in presenza di un documento analogico originale unico la cui dematerializzazione, invece, necessita dell’intervento del pubblico ufficiale (art. 4 del DM 17.6.2014).

Rientrano in questa casistica i giustificativi emessi da soggetti economici esteri di Paesi extra-UE, con i quali:

  • non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale;
  • ovvero non è assicurato un “effettivo scambio di informazioni”, locuzione da intendersi riferita ad uno dei Paesi annoverati nella c.d. “white list” (art. 1 del DM 4.9.96), nonché a quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.