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Con gli artt. 1, 2, 3 e 4 del DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. DL “collegato” alla legge di bilancio 2020) sono state emanate una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso ai crediti relativi:

  • alle imposte sui redditi e relative addizionali;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • all’IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

  • solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
  • a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.

L’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, “bonus Renzi”), indipendentemente dal possesso della partita IVA.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

In caso di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA per mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui agli artt. 1 – 5 del DPR 633/72, viene disposto il divieto di avvalersi della compensazione dei crediti nel modello F24:

  • a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti;
  • anche qualora i crediti non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento.

Analogamente, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), viene disposto il divieto di avvalersi della compensazione nel modello F24 dei crediti IVA.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione delle suddette previsioni, il modello F24 è scartato.

Viene sancito, a livello legislativo, il divieto di estinzione del debito tramite accollo fiscale, nella misura in cui l’accollante paghi tale debito con propri crediti d’imposta, a maggior ragione se si tratta di crediti d’imposta acquistati da terzi.

Se ciò avviene, il pagamento non si considera avvenuto, e questo a prescindere dal fatto che il credito utilizzato in compensazione dall’accollante per estinguere il debito dell’accollato sia esistente o meno.

Inoltre, sia l’accollante sia l’accollato sono soggetti a sanzioni amministrative, rispettivamente per indebita compensazione (del 30% se il credito è esistente, dal 100% al 200% se il credito è inesistente) o per omesso versamento (del 30%).

Le compensazioni, come sancisce l’art. 37 co. 49-ter del DL 223/2006, sono soggette ad un controllo preventivo ad opera dell’Agenzia delle Entrate, che, se ravvisa profili di rischio, le può bloccare.

Qualora la compensazione venga bloccata, al contribuente è irrogata una sanzione pari a 1.000,00 euro per ciascuna delega di pagamento scartata.

Espressamente, la legge prevede che non operano gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione, quindi per ogni modello F24 scartato c’è una sanzione autonoma.

Se la sanzione viene pagata nei 30 giorni successivi ad apposita comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente, l’iscrizione a ruolo della stessa non viene effettuata.

La novità opera dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020.

Con il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97, viene prevista una complessa disciplina finalizzata ad arginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali, relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, da parte di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che eseguono opere o servizi, introducendo un meccanismo che attribuisce al committente la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice può continuare a provvedere direttamente al versamento delle ritenute fiscali se:

  • risulta in attività da almeno 5 anni ovvero abbia eseguito nei 2 anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  • non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non vi siano sospensioni.

Il possesso dei suddetti requisiti sarà oggetto di un’apposita certificazione.

La nuova norma prevede inoltre il divieto di compensazione in relazione al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, da parte delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, relativi ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020.