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La Ctr Puglia segue l’articolo 20 del TUR ora rinviato alla Consulta: il giudice di merito blocca la riqualificazione di due negozi collegati. In sede di registrazione degli atti sono imposti limiti precisi: l’ufficio deve prescindere dagli atti collegati a quello oggetto di tassazione, come disposto dall’articolo 20 del Dpr 131/86, così come modificato dalla legge di Bilancio 2018.

Se si sottopone a tassazione un atto di conferimento di azienda, la registrazione deve riguardare unicamente il conferimento. Allo stesso modo, se successivamente dovesse essere registrato un atto di cessione di quote, la tassazione dovrà riguardare solamente questo ulteriore atto, senza riconsiderare il conferimento precedente. Questo il principio affermato dalla Ctr Puglia nella sentenza 2447/1/2019, pronuncia significativa in quanto arrivata alcuni giorni prima che la Cassazione rinviasse alla Corte costituzionale la questione di legittimità del nuovo articolo 20.

Nel caso di specie una società costituiva una newco (Srl unipersonale) mediante un’operazione di conferimento di ramo di azienda e, in un momento successivo, provvedeva a cedere a un terzo le relative quote. Entrambi gli atti di conferimento (ramo d’azienda e cessione di quote sociali) venivano sottoposti a registrazione con tassazione in misura fissa.

L’Agenzia provvedeva quindi a riqualificare l’operazione come cessione di ramo d’azienda in base all’articolo 20 del Dpr 131/86, rideterminando la tassazione dell’atto registrato con applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 3% (ex articolo 9, tariffa allegata al Dpr 131/86).

Il contribuente impugnava l’atto impositivo eccependo la violazione dell’articolo 20 del Dpr 131/86 in base al quale, nel testo riformulato dalla legge di Bilancio 2018, è previsto che “l’imposta è applicata secondo la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”.

Dopo il rigetto del ricorso di primo grado e il conseguente appello, la Ctr della Puglia ha riconosciuto le ragioni del contribuente, dichiarando l’illegittimità dell’accertamento operato dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, è stato stabilito che l’articolo 20, la cui efficacia retroattiva è stata espressamente stabilita dall’articolo 1, comma 1084 della legge di Bilancio 2019, non consente all’Ufficio di riqualificare i contratti sulla base di una non meglio definita funzione economica degli stessi, ma impone al medesimo Ufficio di dare esclusiva preminenza gli effetti giuridici dei singoli negozi sottoposti a registrazione.

Pertanto, dato che sotto l’aspetto formale, cedere le quote di partecipazione di una società è cosa ben diversa dal cedere direttamente l’azienda – e che nel caso di specie non vi potevano essere dubbi sulla volontà delle parti di attuare una cessione di quote sociali – il conferimento del ramo d’azienda nella società di nuova costituzione e la successiva cessione dell’intera partecipazione a terzi dovevano essere assoggettate a imposta di registro in misura fissa sulla base del contenuto giuridico di ogni singolo atto che era stato presentato per la registrazione.