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Dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore le regole dettate dal regolamento UE n. 1912/2018 in materia di prova delle cessioni intracomunitarie di beni. In sostanza, viene individuato l’elenco degli elementi atti a provare il trasferimento fisico della merce da uno Stato comunitario ad un altro, che il cedente dovrà fornire al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

Per qualificare uno scambio di beni come cessione intracomunitaria, e beneficiare della non imponibilità dell’IVA, è necessario che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il cedente e l’acquirente siano entrambi operatori economici, ovvero soggetti passivi d’imposta nei rispettivi Paesi;
  • l’operazione comporti il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene oggetto della stessa;
  • avvenga l’effettivo trasporto o spedizione dei beni in altro Stato comunitario.

L’assenza di uno solo di questi requisiti rende l’operazione imponibile ai fini IVA nel Paese del cedente. In riferimento alla prova dell’effettivo trasferimento del bene dal Paese di origine a quello di destinazione, né la normativa interna né quella sovranazionale hanno fino ad oggi stabilito quali siano gli elementi che il cedente deve fornire.

Per quanto riguarda il panorama nazionale, l’Agenzia delle Entrate ha individuato nella lettera di vettura internazionale (CMR), firmata dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta, uno degli strumenti prova (soluzioni n. 345/E/2007 e n. 477/E/2008).

Tuttavia, nel caso di cessioni che prevedono come condizione di consegna della merce “il franco fabbrica/franco magazzino”, la richiesta di tale prova comporta notevoli problemi operativi; a tal proposito l’Amministrazione finanziaria ha chiarito, con la risoluzione n. 19/E/2013 che la lettera di vettura internazionale rappresenta solo uno (e non il solo) dei documenti che possono essere esibiti come prova dell’avvenuto trasferimento fisico della merce da uno Stato comunitario ad un altro.

Il regolamento n. 1912/2018/UE fornisce in maniera univoca l’elenco degli strumenti documentali atti a fornire la prova del trasferimento fisico della merce all’interno dell’UE, al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

In particolare, il nuovo art. 45-bis del regolamento n. 282/2011 (modificato dal regolamento 1912/2018/UE) stabilisce che ai fini del riconoscimento dell’esenzione si presume, salvo il diritto dell’Amministrazione finanziaria di confutare tale presunzione, che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato UE ad un altro in presenza dei seguenti casi:

  1. il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3 lettera a)
  • documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma (del venditore o dell’acquirente);
  • una polizza di carico;
  • una fattura di trasporto aereo;
  • una fattura emessa dallo spedizioniere

oppure uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b) che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti:

  • una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasferimento dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, per esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

2. il venditore è in possesso di una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e natura dei beni, la data e il luogo di arrivo dei beni nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente e almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a) in precedenza citati;

oppure il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera b) sopra elencati, che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti.

Il venditore è in possesso di una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto […] e possiede almeno due dei documenti di cui al paragrafo 3, lettera a) o almeno uno dei documenti di cui al paragrafo 3 lettera b). L’acquirente deve fornire la suddetta dichiarazione scritta entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Il regolamento indica puntualmente come dal 2020 sarà verificata l’identificazione degli elementi di prova sia per il contribuente che per l’erario, i quali non potranno rispettivamente più “scegliere” e “sindacare” gli elementi da fornire come prova.