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Il giorno 10 settembre 2019 è stata presentata a Parigi, presso la sede della Camera di Commercio Internazionale (ICC), la nuova edizione della pubblicazione relativa agli INCOTERMS. Tale volume va a sostituire la precedente edizione, le cui clausole restano comunque applicabili da parte degli operatori economici che le hanno adottate nei propri rapporti commerciali.

In generale non viene variata la struttura complessiva degli INCOTERMS e resta immutato il numero complessivo dei termini ivi previsti (11) e la suddivisione tra:

  • i termini utilizzabili per qualsiasi tipologia di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP);
  • i termini utilizzabili per il solo trasporto marittimo (FAS, FOB, CRF, CIF).

In riferimento a quanto appena elencato è da segnalare la sostituzione della sigla della resa “DAT” con il nuovo “DPU”, al fine di sottolineare che utilizzando tale termine di resa il luogo di consegna della merce può essere individuato in qualsiasi luogo e non esclusivamente in un “terminal”.

Inoltre, è invertito l’ordine della resa “DAP” rispetto alla resa “DPU”: il primo termine è utilizzato nei casi in cui la consegna della merce precede lo scarico dei beni dal mezzo di trasporto, mentre il secondo termine “DPU” (Delivery at place Unloaded) è utilizzato per le consegne di merce che è già scaricata.

Le clausole contenute nei nuovi INCOTERMS rimangono, nei tratti essenziali, invariate rispetto alla precedente edizione:

  • il termine EXW, presente anche nell’attuale versione, consente al venditore di mettere a disposizione la merce nei confronti del compratore già nei propri locali (ad es. stabilimento o magazzino);
  • le clausole del gruppo “F” sono caratterizzate dal fatto che il trasporto (e relativi rischi) sono a carico del compratore, a partire dal luogo in cui le merci sono consegnate dal venditore al vettore;
  • le clausole del gruppo “C” si contraddistinguono per l’onere del trasporto (ma non il rischio) che risulta a carico del venditore, fino al luogo di destinazione convenuto;
  • in base alle clausole del gruppo “D” le obbligazioni ricadono essenzialmente sul venditore, il quale si impegna a consegnare la merce fino a destinazione, assumendo su di sé i costi e i rischi legati al trasporto.

Le principali modifiche apportate all’edizione 2020 degli INCOTERMS, riguardano la clausola FCA (Free Carrier), che fornisce alle parti la facoltà di accordarsi affinché il compratore richieda al proprio vettore di produrre una copia della bill of landing “a bordo”, al termine del caricamento dei beni, in favore del venditore e, a sua volta, il venditore sia tenuto a fornire la copia al compratore stesso (tipicamente attraverso le banche).

Il requisito essenziale del termine di resa FCA, infatti, è il trasferimento dei rischi in capo al compratore appena completato lo stivaggio della merce a bordo della nave.

Tra le altre novità previste, sono allineati i diversi livelli di copertura assicurativa delle clausole “CIF” (Cost Insurance and Freight) e “CIP” (Carriage and Insurance Paid To).

È inoltre specificato che, per i termini di resa il cui trasporto è a carico del venditore (FCA, DAP, DPU, DDP), il trasporto dei beni dal venditore al compratore non deve obbligatoriamente essere affidato a un terzo. Il venditore può provvedere personalmente al trasporto, con i propri mezzi, in uno dei casi in cui p pattuita una clausola del gruppo “D”, senza esternalizzare il servizio ad un vettore terzo.

Ulteriori novità degli INCOTERMS riguardano una riorganizzazione complessiva della struttura al fine di esporre, per ciascuna clausola, l’allocazione dei costi (tra venditore e compratore) in una singola sezione.