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Nella risposta a interpello 12.7.2019 n. 231, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sull’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 per il trasferimento gratuito dell’azienda.

L’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 prevede, tra il resto, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o rami di esse, attuati a favore dei discendenti e/o del coniuge, mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito, costituzione di vincoli di destinazione o patti di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.), a condizione che gli aventi causa “proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa […] per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.

Il trasferimento delle aziende che il legislatore intende agevolare – precisa l’Agenzia delle Entrate – non si realizza se viene donata la sola nuda proprietà, mentre si configura se viene donato l’usufrutto dell’azienda. Infatti, a norma del combinato disposto degli artt. 981 e 2561 c.c., l’usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e, nel caso specifico di usufrutto di azienda, ha il dovere di gestire l’azienda, senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione degli impianti e le normali dotazioni di scorte.

Pertanto, l’esenzione di cui all’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90:

  • non può competere per la donazione della nuda proprietà dell’azienda, posto che il nudo proprietario pur avendo la “titolarità”, non dispone dei poteri di gestire l’azienda, sicché manca la condizione della prosecuzione dell’attività di impresa per 5 anni;
  • può trovare applicazione, in presenza delle altre condizioni di legge, in caso di do-nazione dell’usufrutto dell’azienda, atteso che l’usufruttuario “prosegue” l’azienda.

Per le stesse ragioni – conclude l’Amministrazione finanziaria – chi abbia ricevuto per donazione la proprietà di una azienda, usufruendo dell’esenzione dall’imposta di donazione di cui all’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, non decade dal beneficio se, nei cinque anni dall’acquisto, trasferisce a terzi la nuda proprietà dell’azienda, mantenendone l’usufrutto, tenuto conto che ciò non impedisce al donatario di proseguire l’attività di impresa come richiesto dalla norma.