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Con la risposta a interpello 28.8.2019 n. 350, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di determinazione dell’acconto IVA da parte dei soggetti passivi che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, ai sensi dell’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, con riguardo all’ipotesi in cui uno dei soggetti aderenti alla procedura sia tenuto a determinare l’acconto secondo il metodo “storico speciale” di cui all’art. 1 co. 471 della L. 311/2004. In base all’art. 1 co. 471 della L. 311/2004, alcuni soggetti sono tenuti a calcolare l’acconto IVA di cui all’art. 6 co. 2 della L. 405/90 nella misura del 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti nei primi tre trimestri dell’anno in corso (metodo “storico speciale”).

Tale metodo si applica ai soggetti che:

  • operano nei settori di cui al DM 366/2000 e al DM 370/2000 (es. telecomunicazioni o servizi di smaltimento dei rifiuti urbani);
  • nell’anno solare precedente hanno effettuato versamenti IVA per un ammontare superiore a due milioni di euro.

In alternativa, è ammessa l’adozione del metodo di calcolo “effettivo” di cui all’art. 6 co. 3-bis della L. 405/90, basato sulle operazioni effettuate nell’ultimo trimestre dell’anno, fino alla data del 20 dicembre. Con la risposta 350/2019, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, in caso di applicazione della procedura di liquidazione IVA di gruppo, spetta alla controllante versare l’acconto IVA, determinato sulla base degli importi comunicati dai singoli partecipanti. In particolare, nell’ipotesi in cui alla procedura partecipino sia società che applicano il metodo “storico” o “previsionale” di cui all’art. 6 co. 2 della L. 405/90, sia società tenute ad applicare il metodo “storico speciale”, la controllante dovrà calcolare l’importo dovuto dal gruppo sommando algebricamente:

  • l’acconto dovuto dalle prime, determinato nella misura dell’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (metodo “storico”) o, se inferiore, di quello da effettuare per l’ultimo mese o trimestre dell’anno in corso (metodo “previsionale”);
  • l’acconto dovuto dal soggetto che applica il metodo “storico speciale”.

Con riguardo al caso specifico, viene precisato che se la controllante, rientrando fra i soggetti di cui all’art. 1 co. 471 della L. 311/2004, opta per il metodo “effettivo” di determinazione dell’acconto, tale metodo di calcolo deve essere adottato anche dalla controllata.