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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 328 sono stati forniti chiarimenti circa l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura esecutiva individuale e poi dichiarato fallito. Affinché il cedente o prestatore possa emettere una nota di variazione IVA in diminuzione nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale o esecutiva individuale, è necessario che la stessa abbia avuto inizio e si sia conclusa infruttuosamente, ossia:

  • per il fallimento, che sia scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto stabilito con decreto dal giudice delegato (art. 110 della legge fallimentare), ovvero, in assenza del piano di riparto, sia scaduto quello per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (art. 119 della legge fallimentare);
  • per le procedure esecutive non concorsuali, che il credito non trovi soddisfa-cimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato.

La chiusura della procedura esecutiva individuale consente, in linea generale, l’emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione per la parte del credito rimasta insoddisfatta. La citata previsione deve essere coordinata, tuttavia, con l’eventuale fallimento del creditore esecutato; pertanto:

  • se il fallimento avviene dopo la chiusura della procedura esecutiva individuale e l’emissione delle relative note di variazione IVA in diminuzione, queste ultime risultano corrette e l’insinuazione nel passivo fallimentare rileva per successive variazioni in aumento, nei limiti di quanto eventualmente percepito;
  • se il fallimento avviene prima dell’emissione delle note di variazione IVA in diminuzione, occorre attendere l’esito della procedura concorsuale prima di operare la variazione.