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Con numerose risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla cessione della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”) e per quelli antisismici (c.d. “sismabonus”), di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013. In relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici, in generale, in luogo della detrazione IRPEF/IRES nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • ovvero ad altri soggetti privati (persone fisiche e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata come società ed enti).

Con riguardo agli “altri soggetti privati” a cui è possibile cedere il bonus fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che tali soggetti debbano avere un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto all’agevolazione. Nella risposta a interpello 23.7.2019 n. 303, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il socio di una società di persone (anche società semplice), cui spetta pro quota la detrazione per gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, può cedere il credito corrispondente:

  • ad un altro socio della medesima società;
  • agli altri soci nudi proprietari della quota della medesima società.

Il collegamento che, secondo l’Agenzia delle Entrate, i soggetti privati cessionari devono avere con l’intervento si ravvisa anche nella partecipazione alla medesima compagine societaria.

Con la risposta a interpello 22.7.2019 n. 298, invece, è stato chiarito che il soggetto “incapiente” può cedere la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica al proprio genitore finanziatore. La cessione del credito è consentita purché le condizioni di incapienza in capo al contribuente che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica della singola unità abitativa sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese e lo stesso non possa, in concreto, fruire della detrazione.

Nella risposta a interpello 18.7.2019 n. 264, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di una società semplice che ha eseguito interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di un edificio di cui è proprietaria, il credito corrispondente alla detrazione spettante non può essere ceduto ad una srl conduttrice di una unità abitativa che compone lo stesso edificio.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’esistenza di un contratto di locazione tra la società cedente e la società cessionaria non integra di per sé la nozione di “collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione” e, pertanto, non è possibile cedere la detrazione fiscale.

Nel caso di interventi condominiali, precisa l’Agenzia, la detrazione può essere ceduta, ad esempio:

  • nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali;
  • più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo.

Nella risposta a interpello 16.7.2019 n. 249, l’Amministrazione finanziaria non consente di cedere la detrazione da parte del contribuente/persona fisica ad una ditta individuale subappaltatrice il cui titolare sia lo stesso contribuente.

Con tale cessione si realizzerebbe una trasformazione della detrazione spettante a chi ha sostenuto le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e antisismici, utilizzabile fino a concorrenza dell’imposta lorda, in credito d’imposta che è invece utilizzabile in compensazione.

La cessione della detrazione alla ditta individuale subappaltatrice da parte dello stesso soggetto non è quindi possibile in quanto verrebbe meno, secondo l’Amministrazione finanziaria, il requisito della “terzietà” richiesto dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari.

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.7.2019 n. 247 viene negata la possibilità di cedere il c.d. “ecobonus” ad una srl della quale il contribuente che ha eseguito gli interventi è amministratore e socio.

Secondo l’Agenzia il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione, non si ravvisa nel solo fatto che il contribuente, soggetto legittimato a fruire delle detrazioni, sia socio e amministratore della società.

Con la risposta a interpello 24.7.2019 n. 309, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui si intenda cedere al fornitore la detrazione fiscale:

  • nella fattura relativa ai suddetti lavori, la base imponibile IVA deve comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente, comprensivo dell’importo della detrazione ceduta al fornitore/cedente (l’importo dell’agevolazione ceduta, quindi, non può essere dedotto dalla base imponibile IVA);
  • il contribuente/persona fisica, che deve effettuare i pagamenti mediante bonifico, può indicare nel bonifico il corrispettivo risultante dalla fattura ridotto dell’importo del credito ceduto.