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Con la risposta a interpello 20.6.2019 n. 200, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta previsto per le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile ai fini del bonus ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013. Ai sensi dell’art. 3 co. 11 del DL 145/2013, “per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3”. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i soggetti non tenuti al controllo legale dei conti sono:

  • le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice;
  • le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all’art. 2477 co. 3 c.c.

Per tali imprese, l’obbligo dell’apposita certificazione dovrà essere adempiuto attraverso uno specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nella sezione A del Registro di cui al DLgs. 39/2010. Solo tali imprese possono quindi beneficiare del suddetto contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro il limite massimo di 5.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione per attività di ricerca e sviluppo. Le medesime conclusioni valgono anche con riferimento all’analogo credito d’imposta per le spese di certificazione contabile di cui all’art. 1 co. 53 della L. 27.12.2017 n. 205, riconosciuto nell’ambito del beneficio fiscale collegato alle attività di formazione 4.0.