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Con il DM 8.4.2019, pubblicato sulla G.U. 30.5.2019 n. 125, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le disposizioni attuative relative all’introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese.

Con il DM 8.4.2019, pubblicato sulla G.U. 30.5.2019 n. 125, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le disposizioni attuative relative all’introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese.

In particolare, il decreto definisce termini, modalità e condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati, a valere sul fondo rotativo di cui all’art. 2 del DL 28.5.81 n. 251 conv. L. 29.7.81 n. 394 (“Fondo 394”), finalizzati al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese in Paesi extra-UE per:

  • lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso l’utilizzo di un Market place o la realizzazione/implementazione di una piattaforma informatica propria;
  • l’inserimento temporaneo in azienda di temporary export manager (TEM) per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

Possono beneficiare delle agevolazioni in commento le imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali (in forma singola o di rete soggetto) che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere in stato di attività e risultare iscritte al Registro delle imprese;
  • non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive;
  • non risultare inadempienti rispetto a pagamenti relativi a finanziamenti precedentemente concessi a valere sul “Fondo 394”.
  • Gli interventi relativi allo sviluppo del commercio elettronico devono avere le seguenti caratteristiche:
  • la piattaforma informatica propria o il Market place prescelto devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato in un Paese extra-UE;
  • riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano;
  • l’intervento, concesso in forma di finanziamento agevolato, può coprire fino al 100% dell’importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni;
  • il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia.

Sono considerate ammissibili le spese finalizzate alla realizzazione del suddetto intervento che rientrano nelle seguenti categorie:

  • creazione e sviluppo della piattaforma;
  • gestione/funzionamento della piattaforma/market place;
  • attività promozionali e formazione.

Quanto all’agevolazione:

  • il finanziamento minimo concedibile è pari a 25.000,00 euro e non può comunque superare l’importo massimo di 300.000,00 euro, secondo le modalità stabilite con delibera del Comitato agevolazioni;
  • il tasso d’interesse del finanziamento è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d’interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo 0%;
  • la durata massima del finanziamento è di quattro anni;
  • la durata del periodo di preammortamento è pari ad un anno.

Gli interventi relativi all’inserimento temporaneo in azienda di temporary export manager (TEM) devono avere le seguenti caratteristiche:

  • l’inserimento temporaneo in azienda di TEM deve essere finalizzato all’erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d’impresa in Paesi extra-UE attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente da società di servizi in possesso di requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità individuati con circolare operativa;
  • i servizi consulenziali oggetto del contratto tra l’impresa beneficiaria e la società di servizi sono specificati con circolare operativa;
  • l’intervento, concesso in forma di finanziamento agevolato, può coprire fino al 100% dell’importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni;
  • il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese finalizzate alla realizzazione del suddetto intervento:

  • il servizio di affiancamento temporaneo all’internazionalizzazione erogato da una società di servizi per il tramite della figura professionale del TEM come risultante dal contratto tra la società richiedente il finanziamento agevolato e la società di servizi;
  • le attività promozionali e di supporto strettamente connesse alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione elaborato con l’assistenza del TEM;
  • certificazione di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del made in Italy, quando oggetto di una strategia di internazionalizzazione dell’impresa elaborata con l’assistenza del TEM.

Quanto all’agevolazione:

  • il finanziamento minimo concedibile è pari a 25.000,00 euro e non può comunque superare l’importo massimo di 150.000,00 euro, secondo le modalità stabilite dal Comitato agevolazioni;
  • il tasso d’interesse del finanziamento è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d’interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo 0%;
  • la durata massima del finanziamento è di 4 anni;
  • la durata del periodo di preammortamento è pari a 2 anni.

Con apposita circolare operativa saranno stabiliti:

  • gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi i criteri di ammissibilità;
  • le modalità di presentazione delle domande;
  • gli aspetti relativi alle erogazioni dei finanziamenti agevolati, al rimborso e alle cause di revoca.