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La risposta a istanza di interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2019 n. 138 è intervenuta sui profili elusivi della seguente riorganizzazione societaria che prevede:

  • la costituzione di una società holding da parte dei soci persone fisiche della società affittuaria, attraverso scambi di partecipazioni mediante conferimento ex art. 177 co. 2 del TUIR;
  • il conferimento dell’azienda in affitto, in regime di neutralità fiscale ex art. 176 del TUIR, da parte della società locatrice-conferente a favore della società affittuaria-conferitaria;
  • la cessione, da parte della società locatrice-conferente, delle partecipazioni ricevute nella società affittuaria-conferitaria a fronte del conferimento dell’azienda sino ad allora in affitto, con acquirente delle partecipazioni la società holding (previamente costituita mediante scambio di partecipazioni con conferimento) e realizzo di una plusvalenza che beneficia però della participation exemption ex art. 87 del TUIR.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, non vengono integrati i presupposti per qualificare come abusiva l’operazione ex art. 10-bis della L. 212/2000, in quanto la riorganizzazione societaria posta in essere riguarda due soggetti economici senza alcun tipo di legame se non l’affitto di azienda. Il fine perseguito è quello di consentire la cessione dell’azienda condotta in affitto previo suo conferimento all’affittuaria.

Il documento di prassi in commento osserva che configurerebbe abuso del diritto il caso in cui, dopo la cessione delle partecipazioni, si verificasse la fusione per incorporazione della società conferitaria-affittuaria con la società holding. In questa circostanza, si darebbe luogo a una “cessione diretta” dell’azienda attuata però con tre distinti atti soggetti alle imposte d’atto in misura fissa, in luogo del naturale atto unico di cessione d’azienda soggetto alle imposte d’atto in misura proporzionale.