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Con la ris. 21.5.2019 n. 51, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri per individuare l’aliquota IVA applicabile nell’ipotesi in cui più beni, soggetti ad aliquote differenti, siano venduti in un’unica confezione e con corrispettivo indistinto.

Nello specifico, la risoluzione prende in esame le cessioni di:

  • erbe aromatiche confezionate in vaschette o buste trasparenti, contenenti un misto di aromi, assoggettate a differenti aliquote IVA;
  • vassoi composti da vasetti di piante aromatiche non vendibili separatamente.

Con riguardo alla prima tipologia di operazioni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la confezione comprende un misto di erbe aromatiche soggette ad aliquote IVA differenti, occorrerà valutare l’eventuale predominanza di un bene rispetto agli altri.

Potranno verificarsi, dunque, due situazioni:

  • qualora vi sia un bene che conferisce il carattere “essenziale” al prodotto, la cessione sarà assoggettata all’aliquota IVA applicabile al suddetto bene (ad esempio, se il prodotto è costituito da una vaschetta contenente erbe aromatiche miste fresche, con predominanza di prezzemolo, troverà applicazione l’aliquota IVA del 4%, ai sensi del n. 5 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72);
  • qualora, invece, non sia possibile individuare un bene predominante, dovrà applicarsi l’aliquota IVA più elevata (eventualmente, l’aliquota ordinaria).

Va sottolineato che la ris. 51/2019 si discosta dall’interpretazione fornita, in precedenza, con la ris. 3.5.2017 n. 56. In tale occasione, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che, nell’ipotesi di erbe aromatiche miste, cedute con corrispettivo indistinto e in un’unica confezione, doveva applicarsi, in ogni caso, l’aliquota IVA più elevata, senza attribuire rilevanza al criterio della “prevalenza”.

Con riguardo alle cessioni di vassoi composti da piante vive in vaso, vendute in un’unica confezione, l’Agenzia chiarisce che l’aliquota IVA del 10% trova applicazione soltanto se tutte le piante ivi contenute sono soggette a tale aliquota (es. piante riconducibili al n. 20 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72).

In presenza di piante assoggettate ad aliquote IVA differenti, invece, si applicherà l’aliquota IVA più elevata all’intera confezione.