L’art. 1 del DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”) prevede la reintroduzione dei super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%.
L’agevolazione spetta:
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa;
- agli esercenti arti e professioni.
Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti effettuati:
- dall’1.4.2019 al 31.12.2019;
- ovvero, nel termine “lungo” del 30.6.2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.
Sono espressamente esclusi i veicoli di cui all’art. 164 co. 1 del TUIR, ma l’agevolazione continua a spettare per mezzi di trasporto diversi (autobus e autocarri).
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 co. 93 della L. 208/2015, per cui restano esclusi dai super-ammortamenti:
- i beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- gli acquisti di fabbricati e di costruzioni;
- i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015.