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Con la circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6 sono stati forniti alcuni chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’art. 6 del DL 119/2018.

Rientrano nella definizione i processi ove il ricorso introduttivo di primo grado sia stato noti-ficato entro il 24.10.2018. Al 24.10.2018, il processo doveva essere pendente, quindi non dovevano essere ancora decorsi i termini per l’appello, il ricorso per Cassazione o per la riassunzione in rinvio. I menzionati termini, ove scadano fra il 24.10.2018 e il 31.7.2019, sono sospesi per 9 mesi, dunque è giuridicamente impossibile la formazione del giudicato. La pendenza della lite deve sussistere anche nel momento di presentazione della domanda di definizione.

Il problema emerge per i processi in Cassazione, ove si sia già tenuta l’udienza: l’Agenzia delle Entrate ritiene definibile la lite se il contribuente, dopo l’udienza, ha presentato istanza di sospensione e, al momento di presentazione della domanda, fosse stata depositata una sentenza di cassazione senza rinvio. La sentenza, pur di Cassazione senza rinvio, sarebbe improduttiva di effetti, in quanto emessa a giudizio sospeso.

La circolare conferma l’impostazione secondo la quale possono essere definiti i provvedimenti sostanzialmente impositivi, essendo irrilevante la qualificazione formale dell’atto.

Sono, pertanto, da considerarsi inclusi i ruoli derivanti da liquidazione automatica e gli avvisi di liquidazione, a condizione che racchiudano una volontà sostanzialmente impositiva.

Al contrario, rimangono fuori dal campo di applicazione della norma:

  • gli avvisi di liquidazione,
  • i ruoli che riscuotono dati dichiarati dal contribuente, quali i ruoli derivanti da omesso versamento di tributi dichiarati,
  • i ruoli derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate.
  • La definizione causa i seguenti benefici:
  • se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado, si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
  • se c’è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nel solo stralcio di sanzioni e interessi);
  • se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio, si paga il 90% delle imposte, ma in tal caso la costituzione in giudizio deve essere avvenuta entro il 24.10.2018;
  • se, al 24.10.2018, il processo pendeva in sede di rinvio oppure erano pendenti i termini per la riassunzione, si paga il 90% delle imposte (lo stesso, secondo la circolare, se al 24.10.2018 la Regionale ha rimesso la lite in primo grado);
  • se il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di merito e, al 19.12.2018, il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte (occorre però l’integrale soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in tutti i pregressi gradi di giudizio; secondo la circolare, la definizione al 5% non opera per le liti solo su sanzioni).

Se oggetto di lite è un accertamento su perdite d’impresa, viene data la possibilità di definire affrancando la perdita, cioè, se del caso, pagando l’imposta virtuale in base alle percentuali indicate.

Liti relative a sanzioni

Ove la lite riguardi solo sanzioni non collegate al tributo, la definizione avviene al 15% se il contribuente ha vinto il ricorso al 24.10.2018, al 40% negli altri casi.

Se si tratta di sanzione collegata al tributo, la definizione è a costo zero se il tributo, in qualsiasi modo, è definito (ad esempio è stato pagato in autoliquidazione). Come anticipato, secondo la circolare ciò non vale per le sanzioni da omesso versamento di tributi dichiarati, o da tardivo versamento.

I processi possono essere definiti soltanto qualora l’Agenzia delle Entrate risulti parte processuale in senso formale, non avendo rilevanza il vizio eccepito dal contribuente.

Conseguentemente, ove il contribuente abbia citato in giudizio solo l’ex Equitalia, ancorché siano stati eccepiti solo vizi del ruolo, la lite non è definibile.