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Con riguardo ad un soggetto non stabilito in Italia, ma ivi identificato ai fini IVA median­te rappresentante fiscale, nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 sono stati forniti i seguenti chiarimenti.

I soggetti passivi residenti e stabiliti non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti dei soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia. In questo caso, tuttavia, i predetti fornitori sono tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) ai sensi dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (cfr. risposte Agenzia delle Entrate 27.11.2018).

I soggetti non residenti non sono tenuti ad accreditarsi al Sistema di Interscambio, in quanto non sono destinatari degli obblighi di fatturazione elettronica.

I cessionari o committenti non stabiliti, ma identificati ai fini IVA in Italia, possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente o prestatore stabilito.

Per “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, senza elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.

Al fine di ottenere la copia analogica del documento informatico occorre:

  • stamparla;
  • attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’art. 23 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

L’obbligo di presentare la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) riguarda solo i soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015).