tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

Secondo l’Agenzia delle Entrate non è soggetta alla disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94 la società che pratichi canoni di locazione che, pur non consentendo il superamento del test di operatività, risultino congrui alla luce delle quotazioni OMI.

Il caso di specie riguarda una società beneficiaria di un’operazione di doppia scissione parziale proporzionale, a seguito della quale alla stessa sono attribuiti i patrimoni immobiliari strumentali delle società “sorelle”.

Dalla data di effetto della suddetta operazione e del conseguente passaggio di proprietà dei beni immobili, la società beneficiaria (locatrice) concederà in (retro)locazione commerciale gli immobili assegnati alle società scisse (conduttrici).

L’Agenzia valorizza il fatto che i canoni di locazione praticati risultino congrui rispetto alle quotazioni immobiliari OMI relative al secondo semestre dell’anno 2017; qualora analoga congruità venisse riscontrata rispetto alle quotazioni OMI relative agli anni 2018 e 2019 (ancora non pubblicate), conclude l’Agenzia, sarebbe possibile disapplicare la disciplina delle società di comodo per il periodo d’imposta 2019.

La circostanza che la locazione sia posta in essere tra parti non indipendenti (beneficiaria-locatrice e società scisse-conduttrici) potrebbe essere letta come un implicito superamento del precedente orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria (circ. 9.7.2007 n. 44, § 2.8) il quale aveva, invece, considerato irrilevante, ai fini della disapplicazione, il fatto che il contratto di locazione immobiliare fosse posto in essere tra società con identica compagine sociale. Secondo l’Agenzia, infatti, in tale ipotesi, non si sarebbe in presenza di contratti che non possono essere modificati dalle parti.

In senso contrario a quest’ultimo orientamento si è, invece, pronunciata la giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Vercelli 3.4.2013 n. 13/01/13), ad avviso della quale due società con le stesse compagini sociali rimangono pur sempre due soggetti giuridicamente distinti, con conseguente impossibilità di modifica del contratto di locazione al fine di renderlo congruo rispetto ai coefficienti di legge.