I processi verbali di constatazione consegnati al contribuente entro il 24.10.2018 possono essere definiti ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018, se si accettano per intero i rilievi e ottenendo il solo stralcio degli interessi e delle sanzioni irrogabili ex art. 17 del DLgs. 472/97 (trattasi delle violazioni sostanziali collegate al tributo).
Si deve trattare di violazioni in tema di imposte sui redditi, IVA, IRAP, imposte sostitutive, ritenute, addizionali e contributi previdenziali.
La definizione è inibita dalla notifica, sino al 24.10.2018, di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio emesso per effetto dell’art. 5 del DLgs. 218/97.
Il provv. Agenzia delle Entrate 23.1.2019 n. 17776 ha dettato le modalità attuative dell’istituto, e con la ris. 23.1.2019 n. 8 sono stati istituiti i codici tributo per i pagamenti.
Il verbale deve, come affermato dalla norma, essere oggetto di definizione integrale.
Tuttavia, se i rilievi concernono diversi periodi d’imposta, il contribuente può scegliere quali definire, a condizione che venga accettato qualsiasi rilievo su tutti i tributi inerenti all’annualità oggetto di definizione.
Ciò induce a sostenere che:
- se l’accertamento è stato notificato entro il 24.10.2018, e riguarda uno o più periodi d’imposta oggetto di un precedente verbale, la definizione è ammessa per le restanti annualità, a prescindere dal fatto che l’accertamento sia stato oggetto di adesione o sia stato impugnato (circostanza comunque confermata nel corso di Telefisco 2019);
- se l’accertamento è stato notificato dal 25.10.2018, non osta alla definizione, anche se riguardasse tutti i periodi d’imposta oggetto del verbale (salvo ci sia stato, ad esempio, un accertamento con adesione perfezionato, nel qual caso la definizione rimane fattibile per le annualità non oggetto di adesione).
Ove, ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97, alcuni rilievi contenuti nel verbale siano stati ravveduti, la definizione avviene per i restanti.
Ai fini dell’adesione al verbale, sono irrilevanti gli accadimenti successivi al 24.10.2018.
Quindi, salvo il perfezionamento di atti di adesione o la formazione di giudicati, il verbale rimane definibile anche se il contribuente ha presentato ricorso contro l’accertamento, istanza di adesione o memorie ex art. 12 co. 7 della L. 212/2000 successive al verbale.
Del pari, sono irrilevanti eventuali atti istruttori degli uffici, tipo inviti a comparire e questionari.
Non sono stati approvati modelli dichiarativi appositi per la definizione del verbale.
Occorre, entro il 31.5.2019, presentare la dichiarazione o le dichiarazioni inerenti all’imposta oggetto di rilievo, quindi il modello UNICO/REDDITI, IRAP, IVA, 770. Per far sì che l’Agenzia delle Entrate abbini l’integrativa o la dichiarazione alla definizione del verbale, è necessario barrare la casella “Correttiva nei termini”, anche se si tratta di omessa dichiarazione.
Poi, sempre entro il 31.5.2019, è necessario pagare la prima rata o tutte le somme.
I termini di accertamento delle annualità oggetto di verbali definibili sino al 31.12.2015 sono prorogati di due anni.
Il provv. Agenzia delle Entrate 23.1.2019 n. 17776 conferma che la proroga opera indipendentemente dall’intenzione di definire il verbale.
L’art. 1 co. 6 del DL 119/2018 sancisce che nel caso di risorse proprie tradizionali dell’UE (tipicamente, dazi doganali), la definizione causa la necessità di pagare gli interessi aggiuntivi previsti dalla normativa comunitaria.
Nonostante ciò, nel provv. Agenzia delle Entrate 23.1.2019 n. 17776 si afferma che le risorse proprie dell’UE sono escluse dalla definizione.
Invece, sebbene questo non sia previsto in modo espresso, è inclusa l’IVA all’importazione.