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Nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 11.1.2019 n. 6 sono stati forniti chiarimenti in relazione alla spettanza del diritto alla detrazione dell’IVA assolta da una società per l’importazione di pallets detenuti in noleggio e destinati a essere sub-noleggiati ai clienti.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato, fra l’altro, i seguenti principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE 14.9.2017 causa C-132/16:

  • la sussistenza di un nesso diretto e immediato fra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto alla detrazione è necessaria, in linea di principio, per riconoscere e determinare la portata del diritto alla detrazione dell’IVA assolta dal soggetto passivo;
  • per valutare la sussistenza del predetto nesso, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni e tenere conto solo di quelle oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo.

Nel caso esaminato, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto alla società importatrice in nome e per conto proprio dei pallets il diritto a detrarre l’IVA assolta:

  • ritenendo i predetti beni indispensabili all’attività svolta dal predetto soggetto;
  • nel presupposto che le spese per l’importazione influenzino il prezzo dei servizi resi ai clienti in forza del sub-noleggio.