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Le società tra professionisti (STP) possono essere costituite secondo i modelli societari di cui ai titoli V e VI del Libro V del codice civile (società di persone, di capitali e cooperative aventi ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati) e quindi anche nelle forme tipiche di società che, ai fini delle imposte sui redditi, sono produttive di reddito di impresa.

Con la risposta 21.12.2018 n. 125, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA di un’operazione di conferimento di uno studio professionale, che esercita attività di lavoro autonomo, in una società tra professionisti, costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, che applica l’ordinaria disciplina del reddito d’impresa prevista per i soggetti IRES.

In primo luogo, si osserva che, poiché il soggetto conferente è un lavoratore autonomo, ai fini reddituali il conferimento non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 176 del TUIR, ma è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 9 e 54 del TUIR, e potenzialmente plusvalente.

Ai fini IVA, si ritiene che lo studio professionale non possa qualificarsi come “azienda” ai sensi dell’art. 2555 c.c., considerata la predominanza dell’attività personale del professionista rispetto all’organizzazione dei beni. Pertanto, il conferimento dello studio professionale nella STP non costituisce un’operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72.

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.12.2018 n. 128 ha chiarito che la STP costituita in forma di srl può dedurre i compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d’opera secondo competenza economica per le micro imprese (art. 109 co. 1 e 2 del TUIR) oppure applicando il principio di derivazione rafforzata per le altre società.

Nel caso di specie, il compenso è costituito da un importo annuale, presumibilmente ripartito in dodici mensilità, diversificato in funzione delle ore lavorate, completamente indipendente sia dal risultato economico della STP che dalla partecipazione posseduta nel capitale della stessa.