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Con la risposta a interpello 20.11.2018 n. 73, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato gli adempimenti dichiarativi di una società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare residente in Italia, la quale ha trasferito all’estero la sede (e, conseguentemente, la residenza fiscale) nella seconda parte del 2018, lasciando in Italia una stabile organizzazione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate:

  • la società si considera residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR per il 2018 unitamente considerato (essa ha, infatti, per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia la sede legale e la sede amministrativa);
  • la società deve, quindi, presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per il 2018 (unitariamente considerato) tenendo conto dei redditi ovunque prodotti e detraendo l’imposta assolta nell’altro Stato sui redditi ivi realizzati;
  • la dichiarazione viene presentata dalla stabile organizzazione superstite, la quale mantiene lo stesso codice fiscale della società, pur se questa si è cancellata dal Registro delle imprese italiano.

Anche la dichiarazione IVA e il modello 770 sono presentati, dalla stabile organizzazione superstite, per il 2018 unitariamente considerato (per la dichiarazione IVA, la stabile organizzazione utilizza la stessa partita IVA della società trasferitasi all’estero).