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Con la circ. 31.10.2018 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la disciplina che regola il nuovo istituto del Gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72, in base alla quale due o più soggetti passivi d’imposta possono optare per la costituzione di un unico soggetto passivo IVA.

Possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato fra i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72.

Poiché, dunque, ai fini della partecipazione al Gruppo, è essenziale il possesso della soggettività passiva ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non possono usufruire del nuovo istituto:

  • gli enti non commerciali per le attività istituzionali svolte (compresi gli enti pubblici per le funzioni esercitate in veste di pubblica autorità);
  • i consorzi con mera rilevanza interna;
  • le holding “statiche”, in quanto non esercitano una vera e propria attività economica ai fini IVA (possono invece partecipare al Gruppo IVA le holding “gestorie” o “miste”).

Inoltre, la partecipazione al Gruppo IVA è preclusa, in veste di controllati, ai soggetti non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l’esercizio del diritto di voto di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., come richiesto ai fini della sussistenza del vincolo finanziario di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72. Possono dunque partecipare al Gruppo IVA soltanto in veste di controllanti, fra gli altri:

  • le imprese individuali;
  • i consorzi non costituiti in forma societaria;
  • gli enti pubblici per la parte relativa alle operazioni commerciali;
  • le persone fisiche esercenti arti o professioni.

Viene altresì chiarito che possono aderire al Gruppo IVA le società di gestione del risparmio e le società costituite nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione.

La circ. 19/2018 esamina le condizioni in presenza delle quali possono considerarsi sussistenti i vincoli finanziario, economico e organizzativo.

In particolare, per quanto concerne la verifica del vincolo finanziario, il parametro fondamentale è costituito dal rapporto di controllo di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., che può realizzarsi sia in modo diretto che in modo indiretto. A tal proposito, vengono fornite esemplificazioni circa le possibili situazioni di controllo che possono verificarsi.

Il controllo può essere esercitato anche da parte di un soggetto escluso dal Gruppo, come una holding “statica”. In quest’ultimo caso, tuttavia, occorre che tale soggetto sia stabilito in un Paese con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

L’Agenzia delle Entrate precisa i termini di efficacia dell’opzione previsti dalla norma, chiarendo che, in via ordinaria:

  • se l’opzione è esercitata entro il 30 settembre, l’efficacia della stessa decorre dall’anno successivo, e il vincolo finanziario deve sussistere dal 1° luglio dell’anno immediatamente precedente;
  • se invece l’opzione è esercitata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, l’efficacia decorre dal secondo anno successivo e il vincolo finanziario deve sussistere a partire dal momento dell’opzione; in tal caso, precisa l’Agenzia, non occorre la prova della sussistenza dei vincoli dal 1° luglio dell’anno precedente l’opzione medesima.

La condizione temporale in base alla quale i vincoli devono sussistere al momento di esercizio dell’opzione, e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione ha effetto, è volta ad impedire, con finalità antielusive, che possano unirsi in un unico soggetto passivo entità legate da vincoli occasionali o temporanei.

Tale rischio non si ravvisa nell’ipotesi di società costituite dall’1.7.2018 al 15.11.2018, se destinatarie del conferimento di un ramo di azienda da parte di una società già in possesso dei requisiti per l’ammissione al Gruppo IVA.

Per effetto dell’opzione, si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e, conseguentemente, di una propria autonoma iscrizione al VIES.

L’unicità soggettiva comporta che le operazioni tra membri del Gruppo non rilevano ai fini del tributo. Assumono rilevanza solo le operazioni poste in essere tra un soggetto partecipante al Gruppo ed un soggetto terzo che non ne fa parte. Tali operazioni si considerano effettuate dal Gruppo IVA ovvero nei confronti dello stesso.

Inoltre, a seguito dell’adesione al Gruppo, le operazioni effettuate tra una casa madre e una stabile organizzazione assumono rilevanza ai fini IVA.

Già dal primo anno di efficacia dell’opzione, il Gruppo IVA può beneficiare dello status di esportatore abituale sulla base del plafond maturato da ciascun partecipante nell’anno antecedente. La circ. 19/2018 chiarisce che, una volta costituito il Gruppo, lo status di esportatore abituale deve essere verificato in capo al Gruppo stesso per le operazioni con l’estero poste in essere dal soggetto d’imposta unico. Le dichiarazioni d’intento, che potranno essere trasmesse sia da parte del Rappresentante di gruppo, sia da parte dei singoli partecipanti, dovranno riportare sia il numero di partita IVA del Gruppo, sia il codice fiscale del singolo.

Qualora il Gruppo IVA comprenda nel suo perimetro soggetti che rientrerebbero nella disciplina dello split payment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, quest’ultimo meccanismo non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo. Per effetto dell’adesione al Gruppo IVA, infatti, vengono meno i requisiti soggettivi che giustificano l’applicazione dello split payment.

Il Gruppo IVA assume gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina IVA con riguardo alle operazioni per cui l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione diventa esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la sua costituzione.

La generalità degli adempimenti IVA (fra cui gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento) è assolta per il tramite del Rappresentante di gruppo, individuato ai sensi dell’art. 70-septies del DPR 633/72.

Nell’ambito della circ. 19/2018 vengono esaminati, tra l’altro, gli effetti sul Gruppo IVA delle opzioni di cui agli artt. 36 e 36-bis del DPR 633/72, rispettivamente, per la separazione delle attività ovvero per la dispensa dagli adempimenti IVA per le operazioni esenti.

Responsabile per l’adempimento degli obblighi del Gruppo IVA è il relativo Rappresentante, individuato ai sensi dell’art. 70-septies del DPR 633/72. Tuttavia, in virtù dell’uni­tarietà del soggetto passivo costituito dal Gruppo stesso, gli altri soggetti partecipanti sono responsabili in solido con il Rappresentante di Gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni.