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Il DL 23.10.2018 n. 119 (G.U. 23.10.2018 n. 247) introduce rilevanti novità nell’ambito della disciplina IVA, sia per quanto concerne il nuovo obbligo di fatturazione elettronica, sia con riguardo alle regole generali di emissione e registrazione delle fatture, nonché di effettuazione delle liquidazioni periodiche. Il decreto è entrato in vigore il 24.10.2018 e deve essere convertito in legge entro il 22.12.2018.

Al fine di limitare i possibili effetti negativi derivanti dall’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, l’art. 10 del DL 119/2018 prevede che, per il primo semestre del 2019, in caso di emissione tardiva della fattura:

  • non si applica la sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 se il documento viene emesso in formato elettronico entro il termine previsto per la liquidazione IVA relativa al periodo di effettuazione dell’operazione;
  • la sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 è ridotta dell’80% se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto per la liquidazione IVA del periodo di effettuazione, ma comunque entro il termine previsto per la liquidazione del periodo successivo.

Inoltre, conformemente all’autorizzazione rilasciata dal Consiglio UE con decisione 2018/593, il decreto fiscale stabilisce che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclu­­­si­vamente le operazioni effettuate tra soggetti “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, escludendo i soggetti passivi identificati ai fini IVA in Italia ma non stabiliti.

L’art. 11 del DL 119/2018 modifica l’art. 21 co. 4 del DPR 633/72 stabilendo che, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’o­pe­razione.

In caso di emissione “posticipata”, tuttavia, occorrerà dare specifica evidenza nel documen­to della data di:

  • effettuazione della cessione di beni;
  • effettuazione della prestazione di servizi;
  • ovvero della data in cui è corrisposto il corrispettivo in tutto o in parte.

Tale data, infatti, risulterà diversa da quella di emissione della fattura.

L’art. 12 del DL 119/2018 modifica i termini di registrazione delle fatture emesse.

Ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72, modificato dal “decreto fiscale”, le fatture emesse sono annotate non più entro 15 giorni dall’emissione, bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, e con riferimento al medesimo mese.

Resta ferma l’eccezione prevista per le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal ces­­sionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 co. 4, terzo periodo, lett. b) del DPR 633/72), le quali devono essere registrate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese”.

La disposizione è entrata in vigore dal 24.10.2018.

L’art. 13 del DL 119/2018 abolisce l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali ricevute.

A tal fine, con decorrenza dal 24.10.2018, viene modificato l’art. 25 co. 1 del DPR 633/72.

L’art. 14 del DL 119/2018 modifica l’art. 1 co. 1 del DPR 100/98, stabilendo che anche l’im­posta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione.

La nuova disposizione, che è entrata in vigore il 24.10.2018, non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

L’art. 20 del DL 119/2018 estende l’istituto del Gruppo IVA anche ai Gruppi Bancari Cooperativi ex art. 37-bis del DLgs. 385/93, per i quali il vincolo finanziario si considera sussistente in virtù del peculiare contratto di coesione cui aderiscono i partecipanti.

Tali Gruppi potranno esercitare l’opzione con effetto dall’1.1.2019, presentando l’apposita dichiarazione entro il 31.12.2018, e purché alla stessa data sussistano i relativi requisiti.