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Ribadito il principio secondo il quale l’Agenzia delle Entrate, nella valutazione dei prezzi di trasferimento, deve motivare l’utilizzo di un metodo diverso da quello adottato dal contribuente per contestare i prezzi di trasferimento.

La Ctr Lombardia, tramite la pronuncia 1648/2/18 (presidente e relatore Silocchi), sottolinea questo concetto. La controversia riguarda una ripresa per gli anni di imposta 2011 e 2012 sul valore di libera concorrenza delle cessioni di beni da una società italiana alle proprie consociate estere: in quegli anni la contribuente era in difficoltà a seguito di perdite conseguite per vari esercizi. La situazione e i risultati negativi erano da attribuirsi esclusivamente al mercato e la società aveva esibito documentazione di supporto dalla quale emergeva la chiusura di rapporti con clienti e i bilanci dei concorrenti, anche questi in perdita. La società, pur non avendo prodotto la documentazione di transfer pricing, aveva applicato il metodo Cup (confronto di prezzo) per valutare la congruità dei prezzi di trasferimento, come raccomandato dai principi Ocse. Utilizzando tale metodo emergeva che i prezzi intercompany erano allineati o superiori a quelli applicati a clienti indipendenti. Le Entrate, tuttavia, invece di applicare il Cup hanno selezionato come metodo il Tnmm (margine netto della transazione) e ricostruito attraverso una banca dati il profitto che la società avrebbe dovuto realizzare con un soggetto non correlato (arm’s length), da cui scaturiva la ripresa. I giudici della Ctr ritenevano non corretto l’operato dell’Agenzia: questa non aveva efficacemente contestato l’analisi Cup effettuata dal contribuente e non aveva dimostrato adeguatamente l’inapplicabilità dello stesso. Inoltre, anche la selezione dei comparabili era inappropriata, in quanto le società selezionate operavano in settori diversi da quello del contribuente. Anche se non espressamente richiamati, i principi sono in linea con il Dm 14/5/2018, il quale prevede infatti che qualora un’impresa abbia applicato un metodo che rispecchia i requisiti della normativa (comparabilità, affidabilità, …) la verifica da parte dell’amministrazione si deve basare sul metodo utilizzato dal contribuente. Giurisprudenza e nuove norme richiedono che il disconoscimento debba passare da un’accurata disamina delle ragioni alla base del disconoscimento. Dalla sentenza non si evince se gli avvisi erano stati emessi a seguito di Pvc o dopo un questionario senza un pieno contraddittorio: la Ctr Lombardia si era già pronunciata in merito (sentenza 2629/24/18) ritenendo illegittima la modifica dell’indicatore finanziario senza un contraddittorio preventivo tra contribuente e ufficio.